Statuto CISL FP Caserta
Art. 1 COSTITUZIONE
E’ costituita la CISL Funzione Pubblica – FPS Federazione Territoriale di Caserta.
Art. 2 PRINCIPI E SCOPI
La Federazione Territoriale CISL Funzione Pubblica – FPS di Caserta aderisce alla Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL Funzione Pubblica – FPS) Federazione Nazionale, si richiama e si ispira ai principi e agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) cui aderisce.
La Federazione Territoriale CISL Funzione Pubblica – FPS di Caserta organizza tutti i lavoratori ed operatori, pubblici e privati, operanti nelle istituzioni e nei servizi afferenti le autonomie locali, la sanità, i servizi socio sanitari assistenziali, i comparti di Ministero ed Enti Pubblici non economici.
In particolare organizza:
– i lavoratori dipendenti:
* dei Comuni, delle associazioni tra Comuni, dei loro consorzi, degli enti strumentali istituiti ai sensi della legge 142/’90 ( istituzioni, aziende speciali, S.p.A.) e loro associazioni datoriali;
* delle amministrazioni provinciali, dei loro consorzi, degli enti strumentali istituiti ai sensi della legge 142/90 e loro associazioni datoriali;
* delle comunità montane;
* delle camere di commercio, delle loro associazioni, unioni e aziende;
* dei consorzi di sviluppo industriale;
* del servizio sanitario nazionale e delle strutture accreditate dal medesimo;
*delle strutture pubbliche e private che, comunque, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
* delle agenzie regionali per la protezione ambientale;
* degli istituti ed enti di assistenza e beneficenza, pubblici e privati, delle residenze sanitarie assistenziali, delle cooperative socio sanitario assistenziali, compresi i soci lavoratori; delle aziende e cooperative appaltatrici di servizi svolti nelle strutture di riferimento della federazione e di servizi di pubblica utilità compresi i soci lavoratori;
* degli studi professionali sanitari e dalle farmacie;
* delle Amministrazioni del comparto di cui all’art. 3 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998;
* del Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e degli Istituti Italiani di cultura all’estero ai sensi del DPR 5 gennaio 1967, n. 18 ed ai sensi della legge n. 401 del 1990;
* dell’Amministrazione giudiziaria relativamente al personale UNEP;
* delle Agenzie per l’impiego di cui alla legge n. 56 del 1987;
* delle Agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo n. 300/99 ed Agenzia del Demanio;
* delle Agenzie non fiscali del D.L. 300/99;
* dell’Agenzia per i Segretari Comunali;
* della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* degli Enti del comparto di cui all’art. 4 del contratto collettivo quadro relativo alla definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998;
* delle Croce Rossa Italiana di cui alla legge n. 739/1986;
* dell’istituto per il Commercio con l’estero;
* dell’Istituto Nazionale Assistenza Sociale (INAS);
* della Coni Servizi S.P.A.
* dell’autorità di bacino;
* degli Enti privatizzati di cui al D.Lgs n. 509/94 e successivi interventi legislativi;
* i segretari comunali e provinciali;
* delle pubbliche amministrazioni ricomprese nell’ art. 1, comma 2, del D.L.vo n° 165/2001, ancorché soggette a processi di riordino, riforma e privatizzazione;
Art. 3 POTERI e FUNZIONI
La costituzione della CISL Funzione Pubblica – FPS Federazione Territoriale di Caserta ha l’obiettivo di rendere i lavoratori protagonisti del decentramento istituzionale, della riforma della pubblica amministrazione e dello stato sociale, del miglioramento ed ampliamento dei servizi alla persona e alla comunità, dello sviluppo della contrattazione e delle nuove relazioni partecipative, valorizzando le professionalità, qualificando le condizioni di lavoro, ricomponendo ed armonizzando contrattualmente la tutela degli interessi degli stessi lavoratori.
I valori a cui si ispira l’azione della Federazione, sono il primato della persona umana, in funzione del quale devono essere ordinati lo Stato e la società, la pace, la giustizia e la solidarietà, come vincolo di tutte le scelte, la democrazia nell’ordine politico, economico e sociale, per la piena partecipazione e responsabilità di ogni cittadino per la realizzazione del bene comune nel rispetto dei diritti e dei doveri.
Coerentemente, la Federazione espressione organizzata del pluralismo sociale, ha, inoltre, l’obiettivo di realizzare un modello associativo che si fonda sul pluralismo, sulla democrazia rappresentativa, sull’autonomia dai partiti, dal Governo, dai datori di lavoro pubblici e privati e privilegia l’azione contrattuale e partecipativa.
La Federazione si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l’elevazione morale, culturale e sociale delle stesse ed a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società.
Basa la propria azione organizzativa sul deciso rafforzamento della CISL sul posto di lavoro, caratterizzando la struttura di quel livello a parametri di professionalità e di efficacia tali da garantire una immagine della CISL visibile per tutti i lavoratori.
Sulla base di questi valori, la Federazione persegue l’unità di tutti i lavoratori.
Art. 4 COMPITI DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE
La CISL Funzione Pubblica – FPS – Federazione Territoriale di Caserta, nel quadro degli indirizzi della Federazione Nazionale, ha il compito di:
a) stipulare contratti, accordi, regolamenti, protocolli, livello di competenza provinciale, promovendo ed assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro corretta attuazione;
b) stipulare contratti, accordi, regolamenti, protocolli per le Aziende ed Enti con strutture e competenze di riferimento;
c) promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo degli organismi di base in ogni ambiente di lavoro;
d) rappresentare i lavoratori associati presso le strutture confederali del corrispondente livello;
e) rappresentare in relazione al proprio livello di competenza territoriale, i lavoratori associati per quanto non di competenza della Confederazione dinnanzi ai pubblici poteri, alle diverse istituzioni, ai datori di lavoro, alle istituzioni ed organizzazioni internazionali;
f) attuare iniziative intese a promuovere e gestire in modo efficace la politica organizzativa e dei quadri, la formazione sindacale, l’informazione, i servizi agli iscritti, proselitismo;
g) vigilare sull’efficienza degli Organi direttivi delle proprie strutture e sul regolare andamento delle loro attività, realizzando i necessari interventi, in caso di violazioni statutarie, di inadempienze amministrative, di incapacità manifesta, di politiche o comportamenti difformi dagli indirizzi della CISL e degli Organi Nazionali della Federazione;
h) promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l’edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici ed altri strumenti, al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
i) organizzare le riunioni, le manifestazioni, le azioni necessarie alla realizzazione delle politiche di settore relativi al livello di propria competenza;
l) realizzare la politica delle pari opportunità fra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell’organizzazione. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.
m) curare i rapporti con i lavoratori e provvedere alla loro iscrizione alla CISL, ed alla riscossione dei contributi sindacali a mezzo delega;
n) indicare e/o designare le rappresentanze negli Organi o Comitati di qualsiasi tipo interni ed esterni all’organizzazione rientranti nella propria competenza;
o) esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alla Federazione Territoriale in virtù di leggi, regolamenti, Statuti e disposizioni della CISL;
p) stipulare patti associativi con strutture rientranti nelle competenze della Federazione Territoriale.
Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI
L’iscrizione alla CISL Funzione Pubblica – FPS deve costituire l’espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.
Possono iscriversi alla CISL Funzione Pubblica di Caserta tutti i lavoratori, operanti nei settori di cui all’art.2, indipendentemente dalle opinioni politiche e credo religioso.
Gli iscritti alla CISL Funzione Pubblica – FPS hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.
Essi hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d’iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’organizzazione.
Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano ed ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente Statuto e in termini democratici e civilmente corretti.
Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell’attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all’attività sindacale.
Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare i contributi d’iscrizione al sindacato con le modalità e nell’ammontare definiti dal Consiglio Generale Nazionale.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e la stessa non è rivalutabile.
Art.6 ROTAZIONE INCARICHI E LIMITI DI ETA’
Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretario Generale e componenti della Segreteria, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica medesima è di tre mandati (12 anni).
Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica e componenti della Segreteria Territoriale a qualsiasi livello, dei coordinatori e componenti delle SAS.
I componenti della segreteria possono mantenere la carica sino al compimento del 65° anno di età. A condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall’interessato.
I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.
Art. 7 INCOMPATIBILITA’
Per affermare l ‘assoluta autonomia della CISL Funzione Pubblica – FPS Federazione Territoriale di Caserta, nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL Funzione Pubblica – FPS, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigente responsabile di Enti Cisl (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:
a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale,comunali. Per i livelli sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel regolamento di attuazione allo Statuto confederale;
c)incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
Il Comitato Esecutivo della Federazione Territoriale, sentita la Segreteria della Federazione Territoriale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.
Le incompatibilità previste nel presente articolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l’Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.
Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui al comma 1 – lettera a, b, e ci del presente articolo gli operatori della Federazione Territoriale vengono collocati in aspettativa non retribuita.
Art. 8 ELEZIONE NEGLI ORGANI E COOPTAZIONI
I soci, con i requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Federazione Territoriale di Caserta, alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni.
La Federazione Territoriale di Caserta potrà stabilire, nel rispettivo Regolamento, limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto previsto nel precedente comma per l’accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture.
Fermo restando quanto previsto dallo statuto confederale, agli incarichi esecutivi, ed in particolare, agli incarichi di Segreteria a qualsiasi livello, potranno accedere esclusivamente i soci appartenenti alle categorie di lavoratori organizzati dalla CISL Funzione Pubblica -FPS.
Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale Territoriale venga eletto componente della Segreteria Territoriale, resterà membro del Consiglio Generale Territoriale.
I membri di diritto di cui al precedente comma vengono sostituiti dall’Organo che a suo tempo li ha espressi, fermo restando il principio della rappresentatività tra le diverse aree contrattuali definito dal presente Statuto.
Il Consiglio Generale Territoriale, nel designare o nel proporre, in base alle loro competenze, i rappresentanti della Federazione Territoriale in Amministrazioni od organismi ove è prevista per legge o per Statuto la rappresentanza sindacale terranno presente l’esigenza di assicurare:
a) la massima funzionalità degli Organismi sindacali;
b) il più alto grado di rappresentatività e competenza;
c) la piena autonomia del Sindacato.
Il Consiglio Generale Territoriale ha la facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 10% dei componenti gli organismi stessi.
Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad 1/3 del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.
L’attuazione dei precedenti commi deve garantire il principio della rappresentatività tra le diverse aree contrattuali fondative definito dal presente Statuto.
Art. 9 MISURE CAUTELATIVE
Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della Magistratura può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.
Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d’urgenza, su istruttoria della Segreteria della Federazione Regionale sentita la Federazione Territoriale dove è avvenuta l’iscrizione , è la Segreteria Nazionale.
La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30giorni, pena la nullità.
La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita al cessare delle cause che l’hanno determinata.
Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.
Art. 10 DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI
Quando la segreteria nell’ambito della specifica competenza territoriale, viene a conoscenza di violazioni statutarie, ha l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, ha l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.
L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.
Art.11 GLI ORGANI
Sono organi della Federazione Territoriale di Caserta:
1) il Congresso;
2) il Consiglio Generale;
3) il Comitato Esecutivo;
4) la Segreteria;
5) il Collegio dei Sindaci.
Art. 12 IL CONGRESSO TERRITORIALE
Il congresso territoriale è l’organo massimo deliberante della Federazione.
Esso si riunisce in via ordinaria, a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.
La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:
a) dal Consiglio generale territoriale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
b) da 1/3 del soci.
Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.
Il Congresso straordinario dovrà tenersi entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della richiesta.
Il Congresso Territoriale è composto dai delegati eletti nei Congressi delle SAS di posti di lavoro.
Partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti.
Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati.
L’ordine del giorno del Congresso territoriale è fissato dal Consiglio Generale Territoriale su proposta della Segreteria Territoriale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.
Il Congresso Territoriale fissa l’indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.
Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale Territoriale, del Collegio dei Sindaci, dei delegati al Congresso della Federazione Regionale, dei delegati al Congresso U.S.T.
Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole della metà più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.
Art.13 IL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE
Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.
Il Regolamento di attuazione del presente Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati, nonché i criteri tesi a salvaguardare la rappresentanza delle diverse aree contrattuali, professionali e di genere, nel rispetto della norma di garanzia di cui all’art. 25 del presente Statuto.
La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall’art. 8 del presente Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.
Il Consiglio Generale è l’organo deliberante della Federazione Territoriale tra un Congresso e l’altro; la sua composizione numerica è stabilita dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Esso si riunisce almeno due volte l’anno ed ha il compito di definire, nel quadro delle strategie Federazione Nazionale gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.
Esprime le linee generali relative agli obiettivi politici del bilancio.
Designa, su proposta della Segreteria Territoriale, la rappresentanza della CISL Funzione Pubblica – FPS negli organi confederali del corrispondente livello, per la quota di sua spettanza.
Elegge al suo interno: prima la Segreteria Territoriale, poi il Comitato Esecutivo Territoriale.
Ad esso spetta, inoltre, il compito di convocare il Congresso Territoriale in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in eventuale sessione straordinaria.
Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Territoriale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione Territoriale.
Emana il Regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione Territoriale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti.
Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle che il presente Statuto prevede a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.
Il Consiglio Generale Territoriale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo Territoriale su proposta della Segreteria Territoriale e straordinariamente e richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo Territoriale.
In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale Territoriale può essere convocato dalla Segreteria Territoriale.
Il Consiglio Generale Territoriale, prima di procedere alle votazioni per l’elezione della Segreteria Territoriale, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento al numero dei componenti della Segreteria Territoriale.
Art. 14 IL COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE
Il Comitato Esecutivo Territoriale è l’organo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale Territoriale.
La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.
Il Comitato Esecutivo:
a) approva il conto consuntivo e preventivo annuale della federazione territoriale e, relativamente a quest’ultimo, le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
b) convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio generale, fissandone l’ordine del giorno;
c) procede alle nomine e alle designazioni di competenza della Federazione Territoriale in organismi sindacali o di nomina sindacale, e, relativamente alla rappresentanza della Federazione Territoriale negli organismi confederali del corrispondente livello;
d) regolamenta altresì le normative economiche dei dirigenti in aspettativa e in distacco da attuare in categoria;
e) approva, almeno semestralmente, una relazione della Segreteria Territoriale circa la partecipazione economica e/o amministrativa della Federazione agli enti competenti;
f) decide, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, sui provvedimenti di gestione straordinaria proposti dalla Segreteria Territoriale;
g) assume decisioni, in via d’urgenza e salvo ratifica su materie di competenza del Consiglio Generale Territoriale;
h) decide sui conflitti fra le strutture della Federazione Territoriale;
i) autorizza i dirigenti sindacali ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale;
l) provvede in attuazione di quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, a richiedere il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
m) ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio Generale.
Il Comitato Esecutivo è convocato dalla Segreteria Territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale Territoriale.
Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle che il presente Statuto prevede a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.
Il Comitato Esecutivo Territoriale per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile.
Spetta al Comitato Esecutivo Territoriale stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.
Art. 15 IL COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci di ogni livello provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo regolamento.
L’attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza.
A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.
Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale Territoriale del rispettivo livello con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale della Federazione Territoriale; risponde della sua azione dinanzi al Congresso Territoriale.
Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.
Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.
I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.
Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.
Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale Territoriale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.
Il Consiglio generale Territoriale, nella prima riunione dopo il Congresso Territoriale, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio generale Territoriale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
I sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate. E’ inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo della CISL.
Art. 16 LA SEGRETERIA TERRITORIALE
La Segreteria della Federazione Territoriale è composta:
a) dal Segretario generale;
b) dai Segretari;
eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.
La Segreteria Territoriale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, a tutti i livelli, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.
Risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione Territoriale.
La Segreteria Territoriale:
a) predispone per il Congresso la relazione programmatica da sottoporre al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dagli articoli precedenti;
b) interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture della Federazione Territoriale;
c) predispone i bilanci preventivi , i conti consuntivi, le proposte di regolamento, gli schemi di relazione;
d) decide sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale della Federazione Territoriale;
e) formula le proposte da sottoporre al Comitato Esecutivo in ordine alla nomina e designazione delle rappresentanze sindacali negli Organi o Comitati di qualsiasi tipo che cadono sotto la competenza della Federazione Territoriale;
f) nomina formalmente, in esito ai percorsi democratici definiti dalRegolamento, i coordinatori responsabili territoriale ed i componenti dei coordinamenti territoriale di ministero, ente pubblico non economico, specificità professionali ed assetti istituzionali omogenei;
g) predispone l’istruttoria circa i provvedimenti di gestione straordinarie;
h) convoca il Comitato Esecutivo Territoriale;
i) interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le proprie strutture ed articolazioni.
Il Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della Federazione Territoriale.
Il Segretario Generale Territoriale affida ai singoli membri di segreteria i diversi settori di attività ed i relativi incarichi.
Gli atti aventi natura economica e finanziaria, a tutti i livelli, sono soggetti alla firma congiunta del Segretario Generale Territoriale e del Segretario con delega all’Amministrazione.
Art. 17 LE STRUTTURE DI BASE – SAS Strutture Aziendali Sindacali
Le strutture aziendali sindacali (SAS) o le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) sono le articolazioni di base, sul posto di lavoro delle Federazioni Territoriali.
Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) sono assimilate a tutti gli effetti alle SAS.
Sono Organi delle SAS-RSA:
a)il Congresso;
b)l’assemblea degli iscritti;
c)il Direttivo Aziendale;
d)la Segreteria Aziendale.
Competenze, composizione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.
I coordinamenti delle SAS del posto di lavoro, delle aree contrattuali, delle specificità professionali ed istituzionali, costituiscono le articolazioni funzionali della Federazione ai vari livelli. Competenza, composizione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.
Art. 18 RAPPRESENTANZA SINDACALE
La rappresentanza legale della Federazione Territoriale spetta al Segretario Generale Territoriale.
Le Federazioni Territoriali e le persone che la rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse assunte direttamente verso chiunque, e non potranno per qualsiasi tipo o causa o ispecie, per il fatto della dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevata dalla stessa.
Art. 19 PATRIMONIO E BILANCIO
Il patrimonio della Federazione Territoriale è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Inoltre, vi è l’obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo i principi stabiliti con apposito Regolamento dalla Federazione Nazionale entro il 10 marzo di ogni anno.
La Federazione Territoriale risponde di fronte ai terzi ed all’Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede al settore relativo all’amministrazione.
Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione nei confronti delle Federazioni sindacali Regionali e Territoriali, o dei loro associati, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.
Art. 20 CONTRIBUZIONE
L’adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti all’organizzazione e, completata con l’emblema di categoria, è l’unico documento di adesione del lavoratore alla CISL Funzione Pubblica – FPS.
Il contributo è raccolto, a mezzo della delega, dalla Federazione Territoriale, il riparto è deciso dal Consiglio Generale Nazionale Confederale, che fissa le norme per il tesseramento e la contribuzione.
Art. 21 APPLICAZIONE DELLO STATUTO
Lo Statuto della Federazione si attua attraverso il Regolamento di attuazione, che ne stabilisce le procedure ed i criteri applicativi.
Le norme contrastanti sono nulle.
La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Le norme del presente Statuto non possono contrastare con quelle, dello Statuto della Federazione Nazionale e del Regolamento di attuazione dello stesso.
Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale Territoriale.
Il Consiglio Generale Territoriale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.
Sia la deliberazione relativa alla prima emanazione del Regolamento che quelle relative alle eventuali successive modificazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritti al voto.
I Consigli Generali Regionali e Territoriali dovranno integrare ed adeguare i propri Statuti agli articoli dello Statuto della Federazione Nazionale che espressamente lo prevedono.
Gli Statuti delle Federazioni Regionali e Territoriali dovranno essere inviati alla Federazione Nazionale per la verifica di conformità. Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo Consiglio Generale successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale.
Per quanto non previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione, valgono per analogia le norme dello Statuto Confederale ed il Regolamento Confederale.
Art. 22 MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Territoriale dal Congresso stesso, su richiesta scritta della metà più uno dei delegati, e dal Consiglio Generale Territoriale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
Il Congresso Territoriale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Non è ammessa altra procedura di modifica.
Art. 23 PROCEDURE PER LO SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Lo scioglimento della Federazione Territoriale può essere pronunciato solo dal Congresso a maggioranza dei ¾ dei voti rappresentati.
In caso di scioglimento, il Congresso Territoriale delibera la destinazione e l’impiego del patrimonio del Sindacato che dovrà comunque essere devoluto solo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione, si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento della Federazione Nazionale e della Confederazione, per quanto applicabili e compatibili.
Art. 25 NORME TRANSITORIE
Nella definizione complessiva del Consiglio Generale Territoriale, ciascuna delle aggregazioni confluenti (ex FIST ed ex FPI) nella CISL Funzione Pubblica – FPS non potrà disporre, da sola, dei 2/3 dei componenti.
E’ ammessa deroga a tale norma se nel territorio una delle due provenienze non raggiungesse numero 100 iscritti, garantendo, comunque, la rappresentatività delle citate categorie.
All’interno di ciascuna aggregazione è garantita la rappresentatività delle singole categorie (Enti Locali, Enti Pubblici non Economici e Stato).
Le incompatibilità previste dal 3 comma, art. 7, non si applicano ai componenti della Segreteria Territoriale che risultano eletti alla data di celebrazione del terzo Congresso Territoriale della CISL Funzione Pubblica – FPS.
L’adozione e l’approvazione del presente Statuto, avviene, per inderogabili obblighi legislativi, con atto deliberativo del Consiglio Generale Territoriale.
Il perfezionamento ed il completamento della procedura avverrà con il prossimo Congresso della Federazione Territoriale, secondo le procedure previste dal presente Statuto.